Amministrazione condivisa quali opportunità per le associazioni

L’opinione
di Luigi Bobba
Dopo la sentenza 131/2020 della Corte Costituzionale non sarà più possibile sostenere che lo Stato sia l’unico titolare del bene comune. Già Ferruccio de Bortoli, il primo settembre su Buone Notizie, sosteneva che la «disattenzione al limite della sciatteria» nei confronti del Terzo settore, fosse il frutto di una visione ideologica incapace di riconoscere al privato-sociale quella funzione di «cuscino solidale a favore della parte più debole del Paese, degli invisibili e dei dimenticati». Ebbene, la sentenza della Corte si muove invece in tale direzione, affermando che l’art.55 del Codice del Terzo settore – che regola i rapporti tra Enti del Terzo settore e amministrazioni pubbliche – rappresenta una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale. Per tale principio, le diverse articolazioni dello Stato hanno il compito di «favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, nello svolgimento di attività di interesse generale, secondo il principio di sussidiarietà».

In sintesi, la Corte afferma che nel rapporto tra Ets e amministrazioni pubbliche, vi è una «comunione di scopo» che giustifica un trattamento specifico nei confronti degli Ets. Infatti, l’articolo 55 del Cts prefigura una convergenza di obiettivi tra privato sociale e Stato nel realizzare interventi diretti ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale. La Corte riconosce che in relazione ad attività a forte valenza sociale sia compatibile anche con il diritto dell’Unione europea, un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà. Dunque, la sentenza rappresenta una vera rivoluzione culturale sul tema della «amministrazione condivisa». Naturalmente questa particolarità è riservata esclusivamente agli Ets che, per struttura, scopo e funzionamento, potranno iscriversi al Registro unico del Terzo settore. Si aggiunga che nel settembre scorso, nel Decreto Semplificazioni è stata introdotta una norma del tutto coerente con la sentenza della Corte. Ovvero che, quando un’amministrazione pubblica vuole realizzare un servizio o un’attività di interesse generale, deve avvalersi prioritariamente degli articoli 55 e 56 del Cts e non del Codice degli appalti, assumendo il ruolo di «partner di progetto» secondo i principi di co-programmazione e co-progettazione. Insomma, per gli Ets si tratta di passare dal ruolo di semplice fornitore a partner dello Stato nella realizzazione e cura di beni comuni. A tal proposito giova richiamare i contributi raccolti nel primo Quaderno di Terzjus – Osservatorio giuridico del Terzo settore ( scaricabile da sito www.terzjus.it). Uno strumento utile per passare dalla norma alla prassi, al fine di contrastare quella «miopia suicida» – evocata da de Bortoli – che impedisce di riconoscere al Terzo settore un ruolo essenziale sia nel rilancio economico che nella coesione sociale del Paese.

Presidente di Terzjus

Corriere Buone Notizie del 11 novembre 2020

 

Luigi BobbaAmministrazione condivisa quali opportunità per le associazioni

Related Posts

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.