In una recente sentenza la Corte Costituzionale presieduta da Giuliano Amato ha precisato che « l’attività del Terzo settore “alimenta” – con la sua stessa attività, svolta senza fine di lucro – il finanziamento della spesa pubblica, non ricorrendo al classico modello del “prelievo tributario” ma convogliando risorse private verso attività di “interesse generale”: diversamente, dovrebbe essere lo Stato a raccogliere quelle stesse risorse mediante l’imposizione fiscale ed a redistribuirle, con margini di inefficienza ed inefficacia probabilmente maggiori»
La Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi sul Codice del Terzo settore. Lo ha fatto, con la sentenza n. 72/2022, a partire da una questione di costituzionalità sulla limitazione alle sole ODV del contributo per l’acquisto di ambulanze, automezzi sanitari ed altri beni strumentali, art. 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La risposta della Corte è di ritenere conforme a Costituzione la previsione di misure di sostegno ad hoc per le sole organizzazioni di volontariato come quelle in discussione, poiché le ODV operano avvalendosi prevalentemente di volontari associati, a fronte – di norma – del solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e con la limitazione alla possibilità di ricorrere a lavoratori. Il giudice, tuttavia, invita il legislatore a considerare anche altri ETS che potrebbero trovarsi nelle medesime condizioni delle ODV, come le APS. (continua)
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