Le attività diverse e il patrimonio destinato degli enti religiosi civilmente riconosciuti. Note a margine di recenti integrazioni alle norme sul Terzo settore
In sede di conversione del decreto legge semplificazioni-bis e PNRR (n. 77 del 2021) sono state modificate, tra le altre, le norme del Codice del Terzo settore e del decreto sull’Impresa sociale che concedono agli enti religiosi civilmente riconosciuti di accedere al regime del Terzo settore limitatamente ad un ramo della propria attività. Al fine di chiarire alcuni dubbi interpretativi emersi all’indomani dell’entrata in vigore della Riforma, le disposizioni sono state integrate prevedendo esplicitamente: la possibilità di svolgere nell’ambito del ramo anche attività diverse di cui all’art. 6 CTS; l’obbligo di indicare nel regolamento del ramo, o in atto allegato, i beni che compongono il patrimonio a questo destinato; la limitazione della responsabilità per le obbligazioni contratte in relazione alle attività del ramo al solo patrimonio a questo destinato e, al contempo, l’impossibilità per i creditori generali dell’ente religioso di far valere i propri diritti sul patrimonio destinato al ramo.
leggi l’articolo di Alessandro Perego del 31 agosto 2021 su Terzjus.it
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