Il Codice del terzo settore (CTS) è una casa aperta o una prigione? La domanda provocatoria che è stata posta in un recente convegno promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza e dalla Scuola di scienze sociali dell’Università di Genova, consente di provare a trarre un primo bilancio – a tre anni dalla sua promulgazione – della riforma del Terzo settore e in particolare del provvedimento più corposo: il CTS. La risposta – per chi come me ha contribuito a delineare l’impianto della legge prima, e poi i diversi decreti legislativi – potrebbe anche apparire scontata. Ma, ugualmente, se si propende per il CTS come casa aperta, occorre motivare tale affermazione. Con una premessa: con la riforma, e in particolare con il CTS, si intendeva perseguire un duplice obiettivo. Dare ordine e certezza ad un mondo regolato da una legislazione frastagliata e contraddittoria; e introdurre un complesso di norme di carattere promozionale in modo da, non solo riconoscere, ma altresì favorire i soggetti di Terzo settore in quanto attori essenziali sia nel rafforzamento della coesione sociale che in uno sviluppo più inclusivo del Paese.
Ora, è sotto gli occhi di tutti che in questi tre anni l’applicazione della riforma è stata troppo lenta e discontinua. Ugualmente, vi sono alcuni indicatori che, pur in questo quadro pieno di luci e ombre, ci trasmettono segnali positivi. Primo: i focus annuali che l’ISTAT realizza su un campione molto consistente delle Istituzioni non profit (INP), ci dicono che il numero dei cittadini impegnati in attività civiche o di volontariato è cresciuto; e, ancor di più, sono aumentate le organizzazioni che hanno superato quota 360.000. Poi, l’incremento dei contribuenti che utilizzano la facoltà di destinare il 5 per 1000 ad uno degli Enti del terzo settore (ETS): nelle dichiarazioni dei redditi effettuate nel 2019, dopo alcuni anni di stasi, la curva è cresciuta di circa il 3%. Ancora, dalle rilevazioni di Unioncamere, nell’apposita sezione del Registro delle imprese, le imprese sociali costituite in forma diversa da quella cooperativa, sono passate da circa 900 alla fine del 2016 a più di 1500 a fine 2019: e ciò nonostante non siano ancora in vigore le norme fiscali di favore contenute nel dlgs 112/2017. Infine, dopo tre anni in cui il numero dei ragazzi in Servizio civile era andato decrescendo, qualche settimana fa, il Governo ha deciso di incrementare nella legge di bilancio l’apposito fondo di 200 milioni, in modo da realizzare almeno in parte l’obiettivo del dlgs 40/2017: il servizio civile universale. Ho voluto evidenziare questi segnali, seppur ancora deboli e incerti, per non assecondare la vulgata che guarda alla riforma solamente come ad un appesantimento burocratico, specie per le piccole e medie organizzazioni; bensì, come ad un’occasione per crescere, cambiare e affrontare nuove sfide.
In particolare ora che è stato varato il Registro unico degli Enti di Terzo settore (RUNTS), abbiamo uno strumento essenziale per dare ordine e certezza a tutto questo mondo, alle istituzioni che lo debbono favorire e sostenere, ai volontari e ai donatori che decidono di mettere a disposizione tempo, capacita e risorse finanziare per delle attività di interesse generale volte a realizzare le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che caratterizzano gli ETS. Trasparenza, controllo e rendicontabilità sono l’altra faccia della medaglia di un trattamento fiscale più favorevole, dell’accesso al 5 per 1000 per tutti gli ETS iscritti al RUNTS, dell’utilizzo di fondi destinati a sostenere progetti innovativi.
L’altro passaggio importante è avvenuto con la sentenza della Corte Costituzionale n.231 del giugno scorso. Un sentenza che legittima gli istituti della “amministrazione condivisa” individuati negli art.55 e 56 del CTS, come strumenti applicativi della sussidiarietà orizzontale. è come se la Corte avesse confermato che lo Stato non è più il solo titolare del bene comune, ma può avvalersi di “partner di progetto” per dare risposta ai molteplici bisogni emergenti. La sentenza orienta le Amministrazioni a dar vita a forme di coprogrammazione e coprogettazione in particolare nella fornitura di servizi sociali, invece che rifugiarsi nel Codice degli appalti, privilegiando con gli ETS la via della collaborazione anziché della competizione.
In questo come in altri articoli del CTS, è possibile rintracciare non solo un intento regolatorio da parte del legislatore ;ma una genuina spinta promozionale volta a favorire sia nuove forme di collaborazione con le Amministrazioni pubbliche ma anche a non ostacolare processi di contaminazione con le imprese profit. Il trattamento fiscale maggiormente vantaggioso per le donazioni, l’incremento del fondo per il 5 per 1000; l’introduzione – in analogia con “l’art bonus”- del “social bonus”; l’individuazione di forme di risparmio fiscalmente vantaggiose se orientate a investimenti degli ETS, altro non sono che strumenti promozionali per orientare le imprese profit ad esercitare in forma sostanziale la loro responsabilità sociale. In conclusione cosa resta fare? Certamente procedere con passo più spedito nella emanazione dei provvedimenti amministrativi ancora mancanti. Ma, in via prioritaria, mettere a mano a due azioni che potrebbero rivelarsi decisive per una piena ed efficace applicazione della riforma. In primo luogo, in occasione della legge di bilancio, si provveda a delineare un ristretto ma qualificato pacchetto di norme, per superare alcune contraddizioni o carenze che sono emerse strada facendo, specialmente in campo fiscale. In secondo luogo, analogamente a quanto ha deciso la Commissione Europea, si dia vita ad un Action plan for Social Economy, in modo da fornire il nostro originale contributo in sede europea ; ma altresì orientare con precise priorità l’utilizzo delle diverse risorse, anche straordinarie, che la UE ha messo a disposizione in questi mesi e per i prossimi sette anni. Il cantiere Terzo settore è in pieno fermento: le numerose difficolta non scoraggino un lavoro aperto al futuro.
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