Alessandro Lombardi: “Registro unico nazionale del Terzo settore e riforma dell’istituto del cinque per mille”

Con il DPCM del 23/07/2020 è arrivata al traguardo la riforma dell’istituto del cinque per mille, inserita all’interno del più ampio processo di riforma del Terzo settore. La legge delega n.106/2016, nel ricomprendere il tema all’interno delle misure agevolative e di sostegno economico in favore degli ETS, prevedeva, tra i vari principi e criteri direttivi, la razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l’accesso al beneficio nonché la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l’erogazione dei contributi spettanti agli enti; l’introduzione, per i soggetti beneficiari, di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate, in un sistema improntato alla massima trasparenza e rafforzato dalla previsione di sanzioni in caso di inadempimento a detti obblighi [art.9, comma 1, lettere c) e d)].

In sede di recepimento dei principi, il legislatore delegato ha operato una scelta attuativa bifasica, per effetto della quale nella fonte di rango primario (il d.lgs. n.111/2017) hanno trovato posto le regole di portata generale dell’istituto del cinque per mille, lasciando alla fonte di rango secondario l’individuazione della disciplina di dettaglio. Risulta evidente la ratio di tale scelta: in continuità con la pregressa disciplina, il ricorso ad uno strumento normativo più agile, rispetto alla legge, potrà consentire, anche in futuro, una maggiore elasticità della risposta ordinamentale ai mutamenti di contesto.

L’analisi del DPCM del 23/07/2020 può essere affrontata sia sotto il profilo procedimentale che sotto quello di merito. In ordine al primo aspetto, l’articolo 4 del d.lgs. n.111/2017 prevede un procedimento rafforzato per l’adozione del DPCM, il quale, oltre al concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, prevede l’acquisizione del parere delle commissioni parlamentari per materia e per i profili finanziari. 

In questa sede, i contenuti del DPCM vengono esaminati con specifico riguardo agli aspetti che riguardano gli ETS: in tale prospettiva, l’articolo 1 individua, tra le categorie dei beneficiari, gli ETS iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, comprese le cooperative sociali, con la sola esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria. L’individuazione della platea dei beneficiari ricalca esattamente quella dei beneficiari delle erogazioni liberali per le quali è prevista la detrazione o deduzione ai sensi dell’articolo 86 del codice del Terzo settore. L’esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria trova la sua giustificazione nella – sia pur limitata – possibilità per queste ultime di operare la distribuzione di utili fra i soci. L’inserimento tra i beneficiari delle cooperative sociali, imprese sociali di diritto, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del d.lgs. n.112/2017, è confermativo del precedente regime giuridico, poiché le cooperative sociali, in quanto ONLUS di diritto ex articolo 10, comma 8 del d.lgs. n. 460/1997, già beneficiano del contributo del cinque per mille.

Tale perimetrazione sarà applicata a partire dal primo anno successivo a quello di operatività del RUNTS, al fine di permettere l’ordinato allineamento della disciplina del cinque per mille con quella attuativa del RUNTS, per il quale l’art. 53 del CTS demanda ad un decreto ministeriale, attualmente n fase di finalizzazione, l’adozione della disciplina di dettaglio relativa al funzionamento del RUNTS, all’interno del quale dovrà ragionevolmente trovare spazio il tema dell’operatività del RUNTS. Nel periodo antecedente, la platea dei beneficiari, riconducibile alla categoria di enti del volontariato, continuerà ad essere individuata sulla base dell’articolo 2, comma 4 -novies, lettera a) del D.L. n. 40/2010: ONLUS, iscritte nella relativa anagrafe, ODV iscritte nei registri regionali del volontariato, ONG, APS iscritte nei registri nazionale e regionali, cooperative sociali, associazioni e fondazioni di diritto privato iscritte nel registro delle persone giuridiche, che operano nei settori delle attività delle ONLUS. 

L’operatività del RUNTS si riflette anche ai fini del radicamento della competenza in ordine alla ricezione delle istanze di accreditamento per beneficiare del contributo del cinque per mille. A regime, gli ETS che intendono beneficiare del cinque per mille esprimeranno tale volontà all’atto della presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS, ovvero anche in un momento successivo alla stessa, in fase di aggiornamento delle informazioni depositate presso il RUNTS. Giova al riguardo ricordare che il RUNTS è operativamente gestito su base territoriale dagli uffici incardinati presso le Regioni e le Province autonome, salvo che per quanto riguarda le reti associative, per le quali il legislatore ha individuato una competenza dell’ufficio statale, incardinato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Sulla base delle istanze di accreditamento, il Ministero del lavoro delle politiche sociali trarrà dalla base informativa del RUNTS l’elenco degli ETS che hanno espresso la volontà di partecipare al riparto del cinque per mille. Fino all’operatività del RUNTS, resta ferma la competenza dell’Agenzia delle entrate per gli enti del volontariato. 

In ordine agli effetti dell’inserimento dell’ente all’interno di detto elenco, trova conferma la previsione già contenuta nell’articolo 6-bis del DPCM 23 aprile 2010, in forza della quale l’accreditamento al riparto del cinque per mille esplica effetti, permanendo i requisiti prescritti, anche per gli anni successivi. Ciascuna Amministrazione competente pubblica l’elenco permanente degli enti che risultano regolarmente accreditati negli esercizi precedenti, aggiornato annualmente con le variazioni intervenute L’iscrizione nell’elenco permanente consente di non dover reiterare annualmente la procedura di iscrizione, ferma restando, beninteso, l’attività di controllo di competenza delle singole amministrazioni coinvolte, in ordine al possesso dei requisiti per l’ammissione al riparto del cinque per mille. Sulla base delle istanze di accreditamento e delle risultanze dell’attività di controllo, ciascuna Amministrazione competente forma gli elenchi annuali degli enti ammessi al beneficio e di quelli esclusi, che sono trasmessi all’Agenzia delle entrate, che provvederà alle operazioni di riparto, quantificando le scelte attribuite e gli importi spettanti ad ogni ente. Anche tali elenchi sono soggetti a pubblicazione. 

La scelta della destinazione del cinque per mille da parte del contribuente può essere generica, attraverso l’apposizione della firma nel riquadro relativo ad una delle categorie di beneficiari, ovvero specifica, se accompagnata dall’indicazione del codice fiscale di un singolo ente. Nel caso di disallineamento tra la categoria indicata dal beneficiario e codice fiscale di un soggetto appartenente ad altra categoria, prevale, in ragione della sua specificità, l’indicazione del codice fiscale.

Di particolare interesse sono le novità introdotte in tema di riparto ed erogazione del contributo. Sotto il primo aspetto, l’articolo 11 del nuovo DPCM innalza dai precedenti 12 euro agli attuali 100 euro la soglia dell’importo minimo erogabile a ciascun beneficiario. Si tratta di una scelta dettata da ragioni di economicità dell’azione amministrativa, finalizzate ad evitare un’insostenibile parcellizzazione della spesa. Il medesimo articolo 11 tratta anche del cd. inoptato, vale a dire della ripartizione delle scelte espresse dal contribuente in forma generica (senza cioè l’indicazione del codice fiscale dell’ente beneficiario) ovvero con l’indicazione di un codice fiscale errato. In tali casi, è stata confermata la soluzione già prevista dalla precedente disciplina, incentrata sulla ripartizione delle somme corrispondenti in misura proporzionale alle scelte espresse nella medesima categoria. Si tratta di una soluzione che affonda le sue radici nelle conclusioni alle quali è pervenuta la giurisprudenza costituzionale, secondo la quale, per effetto della dichiarazione del contribuente, l’importo corrispondente alla quota del cinque per mille viene trattenuto dallo Stato non più a titolo di tributo erariale, ma come somma che lo Stato medesimo è obbligato, come mandatario necessario ex lege, a corrispondere ai soggetti indicati dal contribuente stesso, svolgenti attività ritenute meritevoli dall’ordinamento ed inclusi in appositi elenchi. La riconduzione del rapporto intercorrente tra lo Stato ed il contribuente allo schema civilistico del mandato, fa sì che il primo debba attenersi, nel compimento dell’atto giuridico in nome e per conto del contribuente (id est nel trasferimento delle risorse all’ente avente diritto) ai limiti fissati dal mandante con la sua dichiarazione di volontà. In tale prospettiva, pertanto, nell’attività delle P.A. coinvolte nell’attuazione dell’istituto del cinque per mille (Agenzia delle entrate nella formazione degli elenchi e nella quantificazione delle relative risorse spettanti; amministrazioni erogatrici nel trasferimento delle somme) è assente qualsiasi profilo di discrezionalità. La soluzione recepita nel DPCM appare pertanto la più rispettosa della volontà del contribuente, escludendo qualsiasi margine di discrezionalità in capo alla P.A. Una diversa soluzione, viceversa, proprio in quanto implicante l’esercizio di una discrezionalità amministrativa,  avrebbe determinato una sovrapposizione della volontà della P.A. rispetto a quella del contribuente, in evidente  contrasto la stessa ratio dell’istituto del cinque per mille, che si poggia, in una prospettiva di sussidiarietà orizzontale, sulla libera iniziativa del contribuente di sostenere con un proprio apporto finanziario attività considerate meritevoli di particolare tutela da parte dell’ordinamento giuridico, che vengono in tal modo sussidiate finanziariamente attraverso l’intermediazione necessaria dello Stato, in ossequio alla volontà del contribuente.  

Sempre in tema di riparto, un’importante novità è contenuta nell’articolo 12 del DPCM, il quale, riprendendo l’articolo 6 del d.lgs. n.111/2017, prevede che, al fine di accelerare le procedure di erogazione delle somme spettanti, non si tenga conto delle dichiarazioni integrative, ai fini della ripartizione del contributo: in termini pratici, ciò si traduce nel dimezzamento della forchetta temporale intercorrente tra l’anno in cui è stata resa la dichiarazione dei redditi e l’anno di erogazione del cinque per mille. Tale soluzione, prevista a regime con l’entrata in vigore del DPCM, è stata anticipata dall’articolo 156 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla legge n.77/2020 (c.d. “decreto Rilancio”), che ne prevede l’applicazione al contributo del cinque per mille relativo all’anno 2019, da erogarsi da parte delle Amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 2020 (Agenzia delle entrate, dal canto suo, ha provveduto alla pubblicazione degli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi nel rispetto del termine del 31 luglio 2020, posto dall’articolo in esame). Tale previsione rientra nel complesso delle disposizioni previste dalla legislazione emergenziale in tema di Terzo settore ed è mossa dall’esigenza di assicurare, anche attraverso l’istituto del cinque per mille, agli enti beneficiari l’iniezione di liquidità necessaria a permettere loro la continuità operativa, fortemente compromessa dall’emergenza epidemiologica. 

Per quanto concerne la fase erogativa del contributo, il DPCM fissa una cadenza temporale molto precisa, sia dal lato delle comunicazioni obbligatorie da parte degli enti ammessi al beneficio che da quello del  trasferimento delle somme da parte delle amministrazioni competenti. Difatti, gli enti beneficiari sono tenuti a comunicare entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno contabile delle relative somme i dati necessari per l’emissione del titolo di spesa entro il termine di conservazione dei residui in bilancio (2 anni a decorrere dall’anno di assunzione dell’impegno di spesa). L’omessa o ritardata comunicazione da parte dei beneficiari dei dati occorrenti al pagamento comporto la decadenza dal beneficio finanziario, che pertanto non sarà più esigibile dall’ente. Dette disposizioni in materia di decadenza non si applicano in caso di contenzioso pendente con l’amministrazione erogatrice. Gli importi per i quali è maturata la decadenza andranno a rialimentare, previo  versamento all’entrata del bilancio dello Stato, la provvista finanziaria disponibile per il cinque per mille per le annualità successive.  

Particolarmente significative sono le disposizioni recate dal DPCM in tema di obblighi di pubblicità in capo agli ETS beneficiari del riparto del cinque per mille: esse contribuiscono all’attuazione di uno dei principi basilari della riforma, quello della trasparenza, finalizzato a rendere conoscibili in modo chiaro alla generalità dei consociati (che saranno in tal modo posti in condizione di operare una scelta maggiormente consapevole di sostenere o di non sostenere gli enti del Terzo settore) le informazioni più importanti attinenti alla struttura organizzativa dell’ente, alla titolarità delle cariche sociali, all’impiego delle risorse finanziarie disponibili, al perseguimento dei relativi fini statutari. Per cogliere appieno l’ottica con la quale sono state scritte le nuove disposizioni, pare utile effettuare un raffronto con la disciplina previgente. Orbene, in forza degli artt.11-bis, 12 e 12 -bis del D.P.C.M. 23.4.2010, come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 7.7.2016, su tutti gli enti percettori del contributo grava l’obbligo di redigere il rendiconto del cinque per mille, nonché della relativa relazione illustrativa; solo gli enti che hanno percepito un contributo non inferiore ad € 20.000,00 hanno l’ulteriore obbligo di trasmettere detti documenti all’Amministrazione finanziatrice. Quest’ultima, dal canto suo, è tenuta ad un duplice obbligo di pubblicazione, riguardante, rispettivamente, l’elenco dei beneficiari e degli importi agli stessi erogati e i rendiconti e le relazioni illustrative trasmesse dai soggetti ai quali è stato erogato il contributo. Viceversa, sulla base dell’articolo 8 del d.lgs. n.111/2017 e degli artt. 15 e 16 del DPCM del 23/07/2020, nel confermare a carico degli enti percettori del contributo gli obblighi di redazione del rendiconto e della relazione illustrativa, entro un anno dalla data di ricezione delle somme, e di trasmissione degli stessi entro 13 mesi dalla ricezione delle somme, all’Amministrazione erogatrice (quest’ultimo obbligo di trasmissione scatta solo quando l’ente beneficiario ha ricevuto a titolo di cinque per mille un importo di ammontare pari o superiore a d euro 20.000,00) la nuova normativa ha introdotto l’ulteriore obbligo per i beneficiari del contributo di pubblicare sul proprio sito web, entro 14 mesi dalla ricezione delle somme, gli importi percepiti e il rendiconto con la relazione illustrativa dandone comunicazione entro i successivi sette giorni all’Amministrazione erogatrice. Il richiamo che il comma 5 dell’articolo 16 del DPCM fa al termine previsto al comma 2 sembra delimitare l’obbligo di pubblicazione ai soli enti tenuti alla trasmissione del rendiconto all’Amministrazione erogatrice (vale a dire sugli enti che hanno percepito un contributo di importo pari o superiore ad euro 20.000,00) Sulla P.A. erogatrice continua a sussistere l’obbligo di pubblicazione dell’elenco dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo ed il relativo importo, laddove l’obbligo di pubblicazione del rendiconto e della relazione illustrativa da parte della P.A. viene sostituito dall’obbligo di pubblicazione del link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario. In caso di inadempimento degli obblighi di pubblicazione da parte degli enti percettori, nonostante la preventiva diffida, è prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari al 25% del contributo percepito. 

Il citato articolo 16 individua il contenuto minimo del rendiconto, che dovrà riportare, oltre ai dati identificativi del beneficiario e l’ammontare del contributo, l’utilizzo dello stesso a copertura delle spese di funzionamento dell’ente (incluse le spese per risorse umane e per acquisto di beni e servizi), riconducibili agli scopi statutari dell’ente, nonché delle altre voci di spesa comunque destinate ad attività riconducibili agli scopi medesimi. Il rendiconto deve essere redatto secondo il criterio di cassa e pertanto dovrà riportare le spese effettivamente sostenute, in termini di uscite. Unica eccezione riguarda la possibilità di operare degli accantonamenti delle somme percepite, che vengono destinate a sostenere progetti pluriennali: in tale caso, pertanto, il rendiconto evidenzierà tali importi in termini di competenza, in quanto su di essi è stato apposto da parte dell’ente beneficiario un vincolo di destinazione, che ne consente la spendibilità oltre il termine annuale. Naturalmente, l’ente sarà comunque tenuto a fornire successivamente il rendiconto attestante l’utilizzo delle somme accantonate. L’articolo in esame, al comma 4, contiene inoltre il divieto di utilizzare le somme introitate a titolo di cinque per mille per la copertura di spese di pubblicità sostenute dall’ente in relazione a campagne di sensibilizzazione sulla destinazione del cinque per mille: ciò in quanto tale attività è qualificabile di interesse generale e, come tale, meritevole del sostegno finanziario del cinque per mille.

 Sarà molto importante che gli ETS beneficiari interiorizzino la descritta logica di accountability, in quanto strettamente funzionale al consolidamento della relazione fiduciaria tra gli ETS e i cittadini che decidono di sostenerli anche attraverso il cinque per mille: ancora oggi, in media il 16,5% degli enti di volontariato tenuti a trasmettere il rendiconto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali adempie a tale obbligo oltre il termine fissato, solo dopo formale sollecito dell’amministrazione erogatrice. 

Proprio una solida e puntuale accountability potrà ulteriormente giovare al peculiare sistema di finanziamento del Terzo settore attraverso l’istituto del cinque per mille, la cui centralità nell’ordinamento giuridico, ha trovato un’ulteriore significativa conferma nei diversi interventi fatti dal legislatore a partire da dicembre 2019  

                                                              Alessandro Lombardi

Direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

Le considerazioni contenute nel presente testo sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

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Registro unico al via: ecco che cosa succede alle organizzazioni del Terzo settore

Dopo la firma del decreto attuativo da parte del ministro Catalfo, ci vorranno sei mesi prima che diventi operativo. Ecco che cosa devono fare in questo periodo associazioni, onlus ed enti

leggi l’articolo di Fabio Chiesa su Corriere Buone Notizie del 17 settembre 2020

Che cosa serve

Innanzitutto uno statuto scritto sulla base delle indicazioni previste dal Codice del Terzo settore. «Il più volte citato termine del 31 di ottobre – precisa Degani – non costituisce termine decadenziale per gli adeguamenti statutari, ma riguarda l’adozione delle modifiche di mero adeguamento con le maggioranze semplificate per gli enti aventi qualifica di Odv e Aps e per gli enti aventi qualifica di onlus.

Poi un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), perché le comunicazioni con il Registro unico avverranno tutte in via telematica. L’accesso al Registro unico impone anche obblighi di trasparenza: per iscriversi, gli enti dovranno presentare il bilancio dell’anno precedente (o dei due anni prima, se nati da più tempo).

 

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Registro unico. Bobba: “Messo un punto fermo. Ora informazioni chiare e accessibili”

Con il via libera da parte della Conferenza Stato Regioni sul Registro unico nazionale del terzo settore riprende l’iter della riforma. Ora la palla passa alle regioni. Il commento dell’ex sottosegretario e tra i “padri” della riforma: “Ci sono tutte le premesse perché il lavoro vada a buon fine”

leggi la mia intervista su Il Redattore sociale dell’11 settembre 2020

 

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Bobba: così la riforma del Terzo Settore può incoraggiare la filantropia di impresa

Le novità normative e l’emergenza Covid-19 stanno mostrando il valore di un mondo che finora è apparso poco significativo per dimensioni e ruolo, ma che può fornire un contributo importante al nostro Paese

Fondazione Bracco, in collaborazione con Percorsi di secondo welfare, ha deciso di promuovere un ciclo di approfondimenti sulle Fondazioni di impresa italiane coinvolgendo osservatori privilegiati, studiosi ed esperti di varie discipline. L’obiettivo, alla luce delle nuove e complesse sfide sociali sollevate dalla pandemia di Covid-19, è ragionare trasversalmente sul ruolo che le Corporate Foundations del nostro Paese potranno giocare nel prossimo futuro, inserendo tali riflessioni in un una cornice analitica il più possibile ampia e articolata.

Nell’ambito di tale iniziativa abbiamo chiesto a Luigi Bobba di raccontarci in che modo la filantropia di impresa si inserisce nel più ampio quadro della riforma del Terzo Settore. Bobba, già portavoce del Forum Terzo Settore e Presidente delle ACLI, dal 2014 al 2018 è stato Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega per il Terzo Settore, ed è stato uno dei principali artefici della riforma. Pochi mesi fa ha dato vita a Terzjus, Osservatorio che intende attraverso attività di studio e ricerca intende favorire la comprensione e un’efficace applicazione del nuovo “diritto comune del Terzo Settore” stabilito nato proprio dalla riforma.

leggi l’intervista su Secondo Welfare del 4 settembre 2020

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Chi prende in giro il Terzo settore? Le ipocrisie e i falsi alleati

Il capitale sociale del Paese durante la crisi ha fatto la differenza, ma ha falsi alleati e molte criticità sono irrisolte. La Riforma non è del tutto attuata e manca una politica specifica sulla «social economy» su cui l’Europa ha messo attenzione

A parole sono tutti d’accordo. Il capitale sociale italiano è la polizza assicurativa del Paese e il volontariato la spina dorsale della cittadinanza. Il Bene però ha due nemici: il conformismo e l’ipocrisia. E, dunque, troppi falsi alleati. Nel momento in cui Buone Notizie, dopo la pausa estiva, riprende il suo percorso, vorremmo rivolgere al governo e alla maggioranza che lo sostiene una semplice domanda. «Il futuro del Terzo Settore è tra le vostre priorità o lo state soltanto prendendo in giro con false promesse e pacche sulle spalle?». Chiediamo scusa per la brutalità del quesito ma spesso la sintesi estrema è indispensabile alla chiarezza.

leggi l’articolo di Ferruccio De Bortoli su Corriere Buone Notizie del 31 agosto 2020

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Imprese sociali: la (buona) riforma Patuanelli prende una cantonata

Il ministro ha firmato il decreto correttivo della norma del 2015. Fra le tante buone novità, un neo: l’invasione di campo delle imprese culturali e creative anche con finalità lucrative. Una scelta del tutto disallineata con le norme introdotte con la riforma del Terzo settore e in particolare con il dlgs 112/2017

leggi il mio articolo con Nicolò Melli su Vita del 9 luglio 2020

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Terzo Settore, la sua riforma appare come “Una rivoluzione incompiuta”

Parla Luigi Bobba, fondatore di “Terzjus”, l’Osservatorio di diritto del Non-profit. La riforma voluta da Matteo Renzi nel 2014  è ancora largamente inapplicata

MILANO – Luigi Bobba, ex sottosegretario al Welfare, ex presidente ACLI e anima della riforma del Terzo Settore, non si è fermato e ha fondato Terzjus, Osservatorio di diritto del non-profit italiano. Una proposta inedita nel panorama del sociale, che nasce da una riflessione: la riforma voluta da Renzi nel 2017 non voleva solo riordinare la normativa sul Terzo Settore, voleva anche aiutarlo a crescere. Ci è riuscita? In gran parte, non ancora.  Sono completate la riforma dei centri di servizio per il volontariato e quella degli statuti associativi, è realtà la Fondazione Italia sociale. Siamo invece indietro per il registro unico nazionale del terzo settore, il portale del Social bonus, i titoli di solidarietà, il servizio civile universale.

leggi l’articolo su Repubblica del 07 luglio 2020

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Luigi Bobba: “Completare e attuare la Riforma del Terzo Settore”

Anche se sono trascorsi più di quattro anni dalla approvazione della legge delega, non risulta ancora possibile trarre un bilancio dell’efficacia della Riforma, Luigi Bobba in questo articolo esamina i passaggi fondamentali dell’impianto normativo

L’ispirazione della Riforma

Sono trascorsi ormai quattro anni dall’approvazione da parte del Parlamento della legge 106/2016 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile”. Alla legge delega sono seguiti poi – entro i primi giorni di agosto 2017 – cinque diversi decreti legislativi e nell’anno successivo due decreti correttivi degli stessi nonché numerosi atti di natura amministrativa aventi forma di decreti ministeriali. Questo complesso itinerario ci consente ora di rispondere con maggiore chiarezza alla domanda: perché la riforma? 

leggi il mio articolo su italianonprofit.it

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Completare e attuare la Riforma del Terzo Settore

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