Luigi Bobba, Fabrizio Pregliasco: “Sussidiarietà” – Mantova, 21 settembre 2021

CROCE VERDE MANTOVA
in collaborazione con
Comune di Mantova
ANPAS
Forum Terzo Settore
in occasione del 40° di attività della Associazione
incontra il sen. Luigi Bobba, promotore della Legge di Riforma del Terzo Settore
e il prof. Fabrizio Pregliasco, presidente ANPAS,
sul tema “SUSSIDIARIETÀ”
sancito dagli art. 55 – 56 – 57
del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117
martedì 21 settembre alle ore 15
presso l’Aula Magna dell’Istituto Isabella D’Este
Via Giulio Romano, Mantova
L’incontro è aperto a tutti i rappresentanti degli Enti del Terzo Settore e agli Amministratori e Dirigenti Pubblici
Per informazioni: Andrea cell. 347 9334639
In seguito alle disposizioni del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 l’ingresso è consentito ai soli possessori di Green Pass

Luigi BobbaLuigi Bobba, Fabrizio Pregliasco: “Sussidiarietà” – Mantova, 21 settembre 2021
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Formazione professionale, il modello funziona ma a due velocità: Centro e Sud arrancano

La mappa dell’Inapp: gli iscritti sono triplicati, ma le Regioni del Nord sono spedite nell’aggiornare e offrire percorsi di studio legati ai cambiamenti nel mercato del lavoro mentre le altre faticano. Così gli Its sono ancora eccellenze per pochi. Gli sbocchi occupazionali

La formazione professionale? Funziona. Meglio al Nord però, il Sud e il Centro sono indietro. E funziona meglio se si completano tutte le fasi, arrivando a quella che è un po’ “l’università” della formazione professionale, quegli Its, Istituti tecnici superiori che stando al passo con i cambiamenti del mercato del lavoro sfornano professionisti in grado di lavorare subito. Specialisti corteggiati dalle imprese del territorio. E’ ormai qualche decennio che se ne parla, ma gli Its rimangono ancora pochi.
 
La conferma della buona salute della formazione arriva dal Rapporto dell’Inapp, Istituto sulle analisi delle politiche pubbliche, erede dell’Isfol. A tre anni dal completamento del percorso di istruzione e formazione professionale lavora infatti il 69,2% dei diplomati e il 62,2% dei qualificati, con un tasso di coerenza dell’occupazione rispetto al percorso formativo del 76% tra i diplomati e del 72% tra i qualificati. Tradotto, chi li ha frequentati ha un lavoro in linea con quanto ha studiato.
 
A due anni di distanza dal conseguimento della specializzazione con l’istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts) la quota di occupati è del 64%. Il tasso di occupazione a un anno dal diploma per gli Istituti tecnici superiori (Its) sale all’83%, con una coerenza tra percorso formativo e occupazione del 92%. Insomma la formazione professionale sembra funzionare, almeno a detta di Sebastiano Fadda, presidente dell’Inapp. “Appare evidente – ha dichiarato Fadda, presentando il Rapporto – come tali filiere non si trovino a vivere la criticità tipica di altre componenti del sistema educativo nazionale, il cui tradizionale limite è costituito dalla debolezza del legame fra formazione e lavoro. Al contrario, questo legame costituisce la principale chiave del successo di queste tipologie di percorsi. E il mondo imprenditoriale guarda infatti con grande attenzione a questi percorsi che costituiscono un bacino di reclutamento delle professionalità tecniche di livello iniziale e intermedio”.
 
Sempre più ragazzi cercano la strada del professionale, tant’è che il sistema ha visto quasi triplicare la partecipazione degli utenti, tra percorsi realizzati nell’ambito dei centri accreditati e percorsi erogati dagli istituti professionali in regime cosiddetto di ‘sussidiarietà’. Si è passati infatti dai 107mila allievi nell’anno formativo 2009-10 per arrivare, con l’avvento dei percorsi negli istituti professionali, a 348mila del 2014-15, fino ai 288mila iscritti nel 2018-19. Altri numeri, più contenuti, per i percorsi di alta specializzazione. Quelli sui quali in fondo punta il governo.
 
C’è però un’Italia di nuovo spaccata a metà. “L’efficacia nel rispondere alle richieste del mondo del lavoro – sottolnea Fadda – è data in gran parte dalla capacità delle amministrazioni e dei progettisti di formazione di rilevare i fabbisogni di competenze dei territori attraverso analisi mirate che permettano la definizione tempestiva dei profili in uscita dalla filiera lunga, in sintonia con i rapidi mutamenti del mercato nazionale e locale”. Per ogni Regione c’è un percorso diverso. Difficile trovare un comun denominatore “che abbia validità nazionale e sia, al contempo, in grado di intercettare i fabbisogni di 21 diverse realtà, tra Regioni e Province autonome”.
 
“Inoltre il sistema proprio perché in capo alle Regioni – aggiunge Fadda – nasce e si sviluppa in maniera non omogenea sul territorio nazionale, secondo le scelte di politica formativa delle diverse amministrazioni. Nel Nord imprenditoriale, dove esiste una forte domanda di operatori e tecnici da parte delle imprese e una presenza consolidata di centri di formazione professionali, le amministrazioni hanno sostenuto robustamente tali percorsi favorendo la crescita della partecipazione. Lo stesso non è stato fatto al Centro e al Sud, dove si è preferito promuovere i percorsi realizzati dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà integrativa. Una disomogenità che appare assai poco in linea con i dettami costituzionali di pari opportunità formative”.
 
La soluzione? “Sia a livello nazionale che a livello regionale appare necessario definire procedure più snelle e soprattutto continuative e non episodiche di aggiornamento dei repertori delle filiere formative”. Anche perché, è bene dirlo, ormai c’è una concorrenza spietata di scuole professionalizzanti private.

Leggi l’articolo di Repubblica del 05 Settembre 2021

Luigi BobbaFormazione professionale, il modello funziona ma a due velocità: Centro e Sud arrancano
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Sussidiarietà Amministrazione condivisa: disco verde

di LUIGI BOBBA presidente Terzjus e LUCIANO GALLO avvocato esperto di rapporti fra Terzo settore e pubblica amministrazione

La sentenza n. 131 del 26 giugno 2020 della Corte costituzionale ha fornito un’interpretazione particolarmente innovativa degli art. 55 e 56 del Codice del Terzo settore (Cts); sentenza, che ha poi trovato immediato riscontro in una norma del decreto “Semplificazioni”. La Corte ha infatti ricostruito ed affermato il rapporto fra il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale ed il Cts, che ne costituisce l’organica e strutturata declinazione. Inoltre la particolare relazione che si crea fra Enti di Terzo settore (Ets) ed enti pubblici, in quanto finalizzata allo svolgimento di attività di interesse generale, dà vita alla “amministrazione condivisa”. Si tratta dunque, di una relazione collaborativa che, in ogni caso, deve essere “procedimentalizzata”, ovvero deve rispettare i principi e le regole dei procedimenti amministrativi. A distanza solamente di un paio di mesi, è poi intervenuta la modifica del Codice dei contratti, ad opera della legge 120/2020, che ha “fatto salve” le forme di coinvolgimento degli Ets previste dal Cts rispetto alle ordinarie modalità di affidamento di servizi pubblici in forma esternalizzata e dietro pagamento di corrispettivo. Ecco, allora, che la scelta fra l’amministrazione condivisa o l’affidamento di un servizio mediante appalto è, in primo luogo, di tipo politico.  Nell’ambito dell’amministrazione condivisa, Ets ed enti pubblici diventano soggetti che collaborano per lo svolgimento di attività di interesse generale; nell’ambito di una procedura competitiva concorrenziale, invece, ciascuna delle parti si impegna ad una propria obbligazione (esecuzione del servizio e pagamento del corrispettivo). Ne consegue che l’utilizzo degli strumenti del Cts, rappresentata dalla —  verrebbe da dire naturale —  “convergenza” degli interessi delle parti, accomunate nello svolgimento di attività di interesse generale, genera una vera e propria “comunione di scopo”. L’amministrazione pubblica non è più il solo titolare del bene comune, ma questo si realizza anche mediante una cooperazione con gli Ets. Gli interessi delle parti, dunque quelli pubblici e privati, devono necessariamente convergere nell’attività di collaborazione, che —  come ha ricordato la Corte —  si sostanzia nella “messa in comune” di risorse di vario genere, oltre alla condivisione delle finalità. Viceversa, nell’ambito di una relazione contrattuale derivante da un appalto, gli interessi delle parti sono e restano distinti per tutto il rapporto contrattuale; quello della stazione appaltante ad avere l’esecuzione del servizio a regola d’arte; quello del privato esecutore a maturare l’utile d’impresa, derivante dal corrispettivo pagato dalla prima. Pertanto, partendo dalla ricordata “parità” degli strumenti offerti dall’ordinamento (Cts e codice dei contratti pubblici), la scelta a monte dell’ente non è neutra, poiché emerge chiaramente il diverso ruolo degli Ets quali meri prestatori di servizio o, in alternativa, enti da coinvolgere attivamente, a fronte della meritorietà dell’attività (di interesse generale, dunque caratterizzata dalla non lucratività) da svolgere. Un secondo aspetto —  forse quello maggiormente innovativo —  che merita di essere sottolineato riguarda la dimensione del protagonismo degli Ets, nel senso che il Cts prevede, in termini generali, che l’iniziativa possa anche provenire dal privato sociale. Agli Ets, la Riforma assegna un compito, rilevante anche sotto un profilo culturale, di farsi parte attiva, non assumendo solo un comportamento adattivo alle scelte o alle non scelte degli enti pubblici, ma potendo elaborare e presentare proposte progettuali, ancora una volta nel rispetto della disciplina sui procedimenti amministrativi. L’evidenza pubblica resta sempre la via maestra, ma —  in quest’ultimo caso —  è la conseguenza della valutazione positiva, da parte degli enti pubblici, di una proposta progettuale ritenuta meritevole di accoglimento, in quanto di interesse generale e coerente con gli indirizzi e le finalità degli enti pubblici medesimi. Per essere chiari, è quella proposta progettuale, presentata dagli Ets, che diventa parte della successiva procedura ad evidenza pubblica, con la quale eventualmente misurarsi. L’amministrazione condivisa, sotto altra angolatura, come rilevato dalla stessa Corte costituzionale, determina la messa in comune di risorse di vario genere, pubbliche e private, generando così ricadute positive in termini di qualificazione ed efficacia della spesa pubblica. Inoltre, l’attivazione di rapporti di collaborazione, come dimostrato dalle varie esperienze locali svolte nel Paese, elimina il tasso di conflittualità, tipico delle competizioni concorrenziali nell’ambito delle gare d’appalto, con benefici sia per gli stessi bilanci pubblici, non gravati dal contenzioso, che —  più in generale —  per la generazione di un clima di fiducia reciproco. Non va sottovalutato, inoltre, il livello di trasparenza che procedimenti di co-progettazione, di accreditamento e di convenzionamento, svolti ai sensi del Titolo VII del Cts, possono indurre a beneficio non solo di chi vi partecipa, ma anche degli stessi cittadini. Si tratta, dunque, di procedimenti nei quali l’utilizzo di beni e di contributi pubblici deve avvenire “alla luce del sole” e, come tale, essere rendicontato. In questo modo si rendono possibili anche forme di “controllo diffuso”: l’amministrazione condivisa come strumento di partecipazione attiva della cittadinanza. Sono, pertanto, evidenti le varie e significative ragioni, non solo politiche, per avviare —  nella forma dell’iniziativa pubblica (con la pubblicazione di Avvisi) o in accoglimento di proposte progettuali (a seguito dell’iniziativa privata degli Ets) —  forme di amministrazione condivisa. Verrebbe quasi da dire che, dopo la sentenza della Corte e delle modifiche del codice dei contratti, gli enti pubblici dovrebbero motivare e giustificare la scelta di ricorrere agli strumenti del mercato concorrenziale degli appalti e delle concessioni anziché avvalersi delle forme tipiche di collaborazione con gli Ets.

scarica l’articolo a pag. 80 di Vita.it dicembre 2020

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Luigi Bobba: “Sussidiarietà, ora si può”

Due interventi – uno di tipo giurisprudenziale, l’altro di carattere normativo – hanno impresso una svolta importante circa l’interpretazione e l’applicazione degli articoli 55 e 56 del Codice del Terzo settore (CTS). Una sentenza della Corte e un emendamento al decreto “Semplificazioni” rendono finalmente possibile una vera sussidiarietà. Ora la sfida è alla Pubblica amministrazione e al Terzo settore

leggi il mio articolo su Vita del 28 ottobre 2020

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